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Articolo 1 -
Introduzioni e premesse
Si costituisce l'associazione
sindacale denominata "ASSOCIAZIONE SINDACALE PSICOLOGI
ITALIANI – CLACS - CISL” con scopo di organizzare e
difendere sindacalmente gli psicologi professionisti che
svolgono la libera professione. L'associazione non ha fini
di lucro ed aderisce alla CISL attraverso il sindacato CLACS.
Per quanto non previsto nel presente statuto vengono
utilizzate le disposizioni presenti negli statuti della CISL
e del CLACS-CISL.
Articolo 2 -
Obiettivi dell'associazione
L'associazione si propone i
seguenti obiettivi :
a) Organizzare e difendere
sindacalmente gli iscritti all’albo degli psicologi che
svolgono la libera professione;
b) Valorizzare senza alcuna
discriminazione tutte le diverse idee, impostazioni e
metodologie psicologiche;
c) Promuovere servizi e
convenzioni che aiutino gli associati nella loro attività
professionale seguendo il principio di sussidiarietà;
d) Favorire la ricerca
tecnico-scientifica nel campo psicologico.
Per perseguire i fini sociali
l’associazione potrà avere partecipazioni in società,
consorzi o in altri enti pubblici e privati.
Articolo 3 -
Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione
sono: Congresso, Consiglio Generale, Comitato Esecutivo,
Segreteria, Segretario Generale. Gli organi
dell’associazione deliberano a maggioranza semplice, salvo
nei casi previsti dallo statuto.
Articolo 4 -
Congresso
Il congresso è il massimo
organo deliberativo dell'associazione. Esso viene convocato
dal segretario generale, in maniera ordinaria ogni quattro
anni, in maniera straordinaria con delibera dei due terzi
del Consiglio Generale. Le modalità di convocazione del
congresso vengono stabilite dal consiglio generale
attraverso regolamento congressuale. Le decisioni deliberate
dal congresso sono vincolanti per tutti gli altri organi
dell’associazione. Il presente statuto impone una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Articolo 5 -
Consiglio generale
Il consiglio generale è
l'organo deliberativo dell'associazione secondo solo al
congresso. Viene eletto dal congresso. Il consiglio generale
viene convocato dal segretario generale: - di propria
iniziativa; - su richiesta della metà dei componenti della
segreteria; - su richiesta di un terzo dei membri del
consiglio generale. Il consiglio generale ha poteri di
ordinaria e straodinaria amministrazione, esclusi quelli di
modificare lo statuto o di sciogliere l’associazione.
Articolo 6 -
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è
l'organo esecutivo dell’associazione. Viene eletto dal
consiglio generale. Il comitato esecutivo viene convocato
dal segretario generale: - di propria iniziativa; - su
richiesta della metà dei componenti della segreteria; - su
richiesta di un terzo dei membri del comitato esecutivo.
Articolo 7 -
Segreteria
La segreteria è l'organo di
coordinamento dell'associazione. Viene eletta dal consiglio
generale. La segreteria viene convocata dal segretario
generale: - di propria iniziativa; - su richiesta di un
componente della segreteria.
Articolo 8 -
Segretario generale
Il segretario generale è il
legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi ed
in giudizio. Viene eletto dal consiglio generale.
Articolo 9 -
Amministrazione e segreteria
Le funzioni di amministrazione
e di segreteria sono gestite dalla segreteria. Il bilancio
consuntivo dell’associazione deve essere approvato dal
consiglio generale entro il 30 giugno dell’anno successivo
dell’esercizio in considerazione. In tale occasione deve
essere approvato anche il bilancio preventivo per
l’esercizio successivo. All’interno dell’associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 10 -
Il regolamento
L'associazione può regolare i
suoi lavori tramite un regolamento che non deve essere in
contrasto con lo statuto.
Articolo 11 -
Patrimonio e sussistenza dell'associazione
Il patrimonio
dell'associazione può derivare da: - Quote associative dei
soci; - Contributi dei soci e sostenitori; - Contributi
pubblici; - Collaborazioni in specifici progetti.
Articolo 12 -
Scioglimento dell'associazione
L'associazione può essere
sciolta attraverso delibera del congresso approvata con
maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto. Il
patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni senza
fine di lucro, salvo diverse disposizioni previste dalla
legge.
Articolo 13 -
Modifiche dello statuto
Lo statuto può essere
modificato con delibera del congresso approvata con
maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto.
Articolo 14 -
Strutture Territoriali
Nell'associazione possono
nascere delle strutture territoriali a livello regionale e a
livello provinciale. Le strutture territoriali godono di
amplia autonomia nei limiti previsti dallo statuto e nel
rispetto delle decisioni degli organi superiori
dell'associazione. Gli organi territoriali hanno la stessa
struttura di quelli centrali dell'associazione. Ogni livello
organizzativo dell’associazione risponde esclusivamente
delle obbligazioni da esso direttamente contratte. |